EMERGENZA COVID- STORICO NORMATIVE NAZIONALI SU FORMAZIONE, FORMAZIONE SULLA SICUREZZA, TIROCINI |
DATA |
DOCUMENTO |
CONTENUTI INTERESSE |
ART RIFERIMENTO |
LINK AL DOCUMENTO |
22/05/2020 |
Conferenza Stato Regioni |
Linee guida sulla formazione professionale in presenza |
Paragrafo Formazione professionale |
http://www.regioni.it/newsletter/n-3848/del-25-05-2020/il-22-maggio-nuove-linee-guida-per-riaperture-21248/ |
21/05/2020 |
FAQ |
è possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate da COVID-19. Anche se la modalità della formazione a distanza resta da preferire laddove possibile |
Testo FAQ |
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx |
18/05/2020
17/05/2020 |
Decreto 33/20 e DPCM attuativo |
Le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 (...a distanza) |
Art. 1 comma 13 |
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-05-16&atto.codiceRedazionale=20G00051&elenco30giorni=true |
26/04/2020 |
DPCM 26/4/20 e Allegati |
sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza |
Art. 1, punto K |
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf |
Sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione, in modalità aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista) |
Allegato 6, punto 10: |
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento. |
Allegato 7, punto 1 |
10/04/2020 |
DPCM 10/4/20 |
Sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado……nonché le attività formative svolte…. da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza |
Art 1, punto K |
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_20200410.pdf |
01/04/2020 |
DPCM 1/4/20 |
Proroga fino al 13 aprile dell' efficacia dei decreti precedenti |
Art 1, comma 1 |
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200401.pdf |
25/03/2020 |
Decreto Legge n.19/20 |
Sono sospese le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado……nonché le attività formative svolte…. da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza.
Le Regioni possono introdurre misure ulteriormente restrittive .....i sindaci non possono adottare a pena di efficacia ordinanze....in contrasto con le misure statali |
Art 3, comma 1 e 2 |
https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/DL-25-marzo-2020-n19.pdf |
22/03/2020 |
DPCM 22/03/20 |
Tutte le attività produttive sono sospese , possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile |
Art 1, comma C |
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/dpcm_20200322.pdf |
|
|
|
|
|
ALTRE FAQ COVID IN MATERIA DI FORMAZIONE: |
|
|
FAQ 1 :
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?
RISPOSTA:
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti. |
FAQ 2:
Nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza?
RISPOSTA:
In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire.
Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
FAQ 3:
In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?
RISPOSTA:
In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.
Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisone del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.). |
LINK DI ACCESSO ALLE FAQ DEL MINISTERO: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx |