Viterbo, 31.01.2019
Facciamo seguito alle precedenti nostre relative alla applicazione del CCNL 18.7.2018 e accordo 20.12.2018 riguardanti le nuove aliquote contributive per rammentare che le Parti Sociali Nazionali, in considerazione della necessaria ultimazione, da parte delle specifiche Commissioni bilaterali, dei Regolamenti relativi al Fondo Sanitario nazionale, al Fondo prepensionamenti e al Fondo incentivo all’occupazione, hanno concordato che, ferma restando la decorrenza da Ottobre 2018, le contribuzioni relative saranno versate con la denuncia del mese di gennaio 2019 .
Quindi con la denuncia di gennaio 2019, oltre le competenze contributive del mese , dovranno essere recuperate e versate le competenze maturate di ottobre, novembre, dicembre 2018.
Anche il contributo relativo al Fondo Sanitario per gli impiegati (0,26%) sarà versato a partire dalla denuncia di gennaio 2019 (con il versamento delle competenze da ottobre 2018).
Il MUT sarà quindi predisposto opportunamente per la valorizzazione di dette contribuzioni.
Contestualmente alla applicazione operativa del nuovo CCNL , verificata la necessità di dare puntuale applicazione alla delibera 2/2015 del Comitato della Bilateralità in ordine alla completezza delle denunce mensili si comunica che da 1° gennaio 2019 in sede di inserimento delle cosiddette ore sanzionabili ( vedi circolare CNCE 346/2008 - possibile , se motivata , nella sola fattispecie di permessi individuali non retribuiti sanzionabili) un contatore evidenzierà il superamento di una soglia annuale di 80 ore, oltre la quale l’eventuale l’accettazione della denuncia mensile sarà subordinata ad una specifica validazione da parte della Cassa in ordine alle particolari ragioni che motivano tale superamento.
Qualora tale validazione avesse esito negativo si intende che saranno dovuti sia i contributi che gli accantonamenti , in applicazione della normativa riportata ( “Le ore non lavorate devono essere adeguatamente motivate e sarà cura della Cassa Edile di verificarne la correttezza . Nel caso in cui l’impresa non fornisca alla Cassa Edile esaurienti spiegazioni in merito al non rispetto dell’orario contrattuale per ragioni particolari, la Cassa richiede all’impresa il pagamento degli accantonamenti e dei contributi relativi alle ore non giustificate, mancanti al raggiungimento delle ore lavorabili nel mese”) e la mancata regolarizzazione comporterà la segnalazione alla BNI con l’attivazione delle specifiche procedure previste per il rilascio del DURC ON LINE.
Si intendono chiaramente confermate tutte le fattispecie ed i relativi contatori e allegati documentali che riguardano tutte le ore non lavorate che concorrono al raggiungimento dell’orario contrattuale mensile ( 160 ore ferie e 88 ore permessi retribuiti e relativi residui non goduti. , 40 ore permessi individuali non retribuiti, malattie ed infortuni, Cig/Cigs, aspettative e congedi vari come da normativa, ore altra Cassa , etc )
Nel confermare che gli uffici della Cassa sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.
Il Coordinatore
Sandro Mancinelli