Prot.n. 0l09
Viterbo, 12 gennaio 2015
Circolare n. 01/2015
A TUITE LE IMPRESE
AGU STUDI DI CONSULENZA
Loro Sedi
Oggetto: Imponibilità fiscale contributo Cassa Edile (2,52%)- Determinazione ai fini del conguaglio fiscale.
La vigente disciplina tributaria prevede che la quota del contributo Cassa Edile (art. 36 CCNL) a carico dell'impresa (2,10%), depurata dell'incidenza percentuale delle spese di gestione e delle prestazioni di carattere sanitario, costituisce imponibile fiscale per il lavoratore da assoggettare a ritenuta in occasione del conguaglio di fine anno.
A seguito delle verifiche amministrative in tal senso effettuate dalla Cassa nel ri spetto delle disposizioni in vigore, è stato accertato che per l'anno 2014 tale quota non costituisce imponibile fiscale per il lavoratore.
Infine, si ritiene opportuno ricordare che nell'esecuzione delle operazioni di congua glio di cui trattasi, le imprese dovranno detrarre in ogni caso dalla retribuzione im ponibile ai fini fiscali la quota dello 0,42% a carico del lavoratore.
Distinti saluti.
IL DIRETTORE
(Dario Cuccodoro)