Dal 1° luglio 2015 la richiesta di verifica della regolarità contributiva DURC DEVE ESSERE EFFETTUATA tramite il nuovo servizio "DURC ON LINE" accessibile dai portali www.inps.it o www.inail.it.
DURC E CASSE EDILI
Gestione della Richiesta
- I portali di INPS o INAIL consentono (funzione “Consulta regolarità”) la verifica dell’esistenza di un DURC positivo e in corso di validità (120 giorni dalla prima richiesta) e, se richiesta , ne consente al richiedente la visualizzazione e l’acquisizione in formato PDF (funzione “ Visualizza il documento”).
- Il Sistema Casse Edili viene coinvolto per imprese iscritte in BNI o, comunque, per le imprese con inquadramento previdenziale edile (CSC edile – codice statistico contributivo edile)
Istruttoria
- I portali INPS e INAIL interrogano, la Banca dati Nazionale delle Imprese Irregolari – BNI, gestita dalla CNCE (Commissione Nazionale Casse Edili)
- La BNI risponderà all’interrogazione in due modi:
- impresa regolare: quando la stessa risulterà iscritta nell’anagrafica presente in BNI e non saranno state segnalate irregolarità da parte delle Casse Edili
- pratica in istruttoria: quando l’impresa non risulterà iscritta nell’anagrafica BNI o saranno state segnalate irregolarità da parte di una o più Casse Edili. La BNI in questo caso, avvierà la fase di istruttoria mettendo a disposizione il codice fiscale dell’impresa soggetta a verifica alla/e Cassa Edile/i competente/i con i seguenti criteri:
› a tutte le Casse Edili che abbiano segnalato irregolarità alla BNI
› alla/e Casse Edili competenti per il territorio ove ha sede legale l’impresa, nel caso di non iscrizione della stessa ad alcuna Cassa del sistema
Invito alla Regolarizzazione
- La Cassa Edile coinvolta nella fase istruttoria invierà via PEC alle imprese interessate, l’invito alla regolarizzazione, invitandolo a svolgere gli adempimenti richiesti entro i successivi 15 giorni.
- Qualora l’impresa regolarizzi la propria posizione, la Cassa provvederà a segnalarlo immediatamente (di norma entro lo stesso giorno) alla BNI e a chiudere la pratica istruttoria con contestuale segnalazione positiva ai portali INPS e INAIL.
- Nel caso in cui invece l’impresa non ottemperi a quanto richiesto dalla Cassa Edile, la stessa chiuderà la fase istruttoria secondo le seguenti modalità:
> conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell’importo del debito contributivo (necessario ai fini di interrogazioni finalizzate a pagamenti relativi a lavori pubblici e all’attivazione dell’intervento sostitutivo da parte delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 31 legge 98/2013);
>conferma dello stato di irregolarità con indicazione dell’importo del debito pari a zero, qualora lo stesso non sia definibile (mancata iscrizione, mancata presentazione della denuncia o mancata segnalazione della sospensione di attività, ecc.)
Si rileva che, qualora la Cassa Edile accerti che l’impresa non sia tenuta soltanto all’iscrizione ma anche al versamento contributivo, la stessa dovrà segnalare alla BNI la posizione di irregolarità e chiudere l’istruttoria comunicando l’importo del debito contributivo.
- La comunicazione di chiusura della fase istruttoria deve essere inviata a BNI entro il 28° giorno dalla data di richiesta della verifica da parte dell’utente. In caso di mancata chiusura da parte della Cassa Edile o di mancata indicazione dell’importo del debito entro il termine indicato, al 29 ° giorno la BNI chiuderà “d’ufficio” la pratica segnalando ai portali INPS e INAIL la conferma di irregolarità con importo del debito contributivo pari a zero. Tale segnalazione comporterà la risultanza negativa della verifica che verrà comunicata dai richiamati portali ai soli soggetti che hanno effettuato l’interrogazione.
Si sottolinea che, successivamente alla chiusura dell’istruttoria, la risultanza sarà disponibile in via definitiva per i portali INPS e INAIL e, quindi, la Cassa Edile non potrà rettificare quanto in precedenza comunicato.
NOTA BENE
Nei soli casi di richiesta di regolarità contributiva per Certificazione del Credito, fatture P.A. per debiti scaduti al 31/12/2012, regolarizzazione extracomunitari, ricostruzione privata Sisma Abruzzo, il relativo DURC va richiesto tramite lo sportello unico previdenziale come previsto dall'Art.9 Comma 1 del DM 30/2015.
QUADRO NORMATIVO
Fai clic sui link per consultare i testi completi relativi alle normative
art. 4 del D.L. n. 34/2014 convertito in L. n. 78/2014 recante “Semplificazioni in materia di regolarità contributiva”
Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 30/2015 - “Semplificazioni in materia di regolarità contributiva”
Circolare Ministero del Lavoro 19/2015 (Circolare CNCE N° 21/2015)
Circolare CNCE n° 29-2015 Delibera Comitato Bilateralità